PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      La I Commissione,

          esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 17, recante «Istituzione di una Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

          preso atto favorevolmente delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis in materia di adozione di deliberazioni aventi ad oggetto provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, nonché della introduzione, all'articolo 6, comma 6, di un tetto massimo alle spese per il funzionamento della Commissione e rilevato come tali disposizioni risultino in armonia con analoghe previsioni introdotte da questa Commissione nel testo unificato delle proposte di legge in materia di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, da essa adottato quale testo base;

          rilevato, tuttavia, che sussiste un diseallineamento tra il quorum previsto dall'articolo 3-bis, comma 2, della proposta di legge in esame per l'adozione, in casi di necessità e di urgenza, da parte dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle deliberazioni aventi ad oggetto provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, e il corrispondente quorum previsto per le stesse deliberazioni nel testo base adottato da questa Commissione in ordine alla istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, e ritenuto opportuno che in materia siano adottate norme di identico tenore;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) all'articolo 3-bis, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di sostituire le parole: «tre quarti», con le seguenti: «quattro quinti»;

          b) all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di specificare le modalità di elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza.

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

      La II Commissione,

          esaminata la proposta di legge in oggetto;

          ravvisata la necessità di richiamare all'articolo 3, comma 1, anche l'articolo 384-bis del codice penale, relativo alla fattispecie del collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero;

          condivisa l'opportunità di una più efficace tutela dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti attraverso la previsione di una procedura aggravata, così come previsto all'articolo 3-bis;

          condivisa la scelta della Commissione di merito di introdurre nel testo unificato una procedura aggravata da applicare in caso di emanazione di provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, considerato che per tali atti la Costituzione non consente di prevedere, come avviene per gli atti di medesima natura emanati dall'autorità giudiziaria, un sistema di controllo affidato ad un organo terzo rispetto all'organo che procede nelle indagini;

          rilevato che, al comma 2 dell'articolo 3-bis, si prevede che in caso di necessità ed urgenza i provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite possano essere adottati dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con il consenso dei rappresentanti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti della Commissione, salvo successiva convalida della Commissione, entro le quarantotto ore successive, per cui sostanzialmente si prevede la possibilità che i provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite possano essere adottati in prima battuta da un organo diverso dalla Commissione di inchiesta, sia pure interno ad essa;

          ritenuto che la disposizione di cui sopra risponde all'esigenza condivisibile di prevedere uno strumento agile nel caso di urgenza, ma che, tuttavia, da una lettura rigorosa dell'articolo 82 della Costituzione, sembrerebbe derivare che i poteri dell'autorità giudiziaria siano attribuiti esclusivamente alla Commissione di inchiesta nella sua composizione plenaria;

          ritenuto che la circostanza che la procedura d'urgenza prevista dal comma 2 stabilisca che la deliberazione dell'ufficio di presidenza sia comunque soggetta alla convalida della Commissione riduce comunque sensibilmente il rischio di un contrasto con l'articolo 82 della Costituzione, ma non lo elimina del tutto, in quanto nelle more della convalida i provvedimenti dell'ufficio di presidenza producono effetti direttamente incidenti sui diritti costituzionalmente garantiti dei destinatari;

 

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          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          a) all'articolo 3, comma 1, siano sostituite le parole: «articoli da 366 a 384 del codice penale» con le parole: «articoli da 366 a 384-bis del codice penale»;

          b) all'articolo 3-bis, comma 2, sia individuata una procedura speciale per l'adozione in caso di necessità ed urgenza dei provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionale garantiti, salvaguardando comunque la competenza esclusiva della Commissione di inchiesta nell'adozione di tali provvedimenti.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

      La V Commissione,

          sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito;

          rilevato che l'inserimento di un limite massimo di spesa per il funzionamento della Commissione di inchiesta merita pieno apprezzamento in quanto riconducibile all'obiettivo di una prudente gestione della finanza pubblica mediante il contenimento delle spese;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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